Si comunica che questo Ministero e' venuto nella determinazione di consentire per un anno a decorrere dal 1 luglio 1989 l'importazione di banane fresche secondo le modalita' seguenti: 1) Per quanto concerne le banane di origine e provenienza da Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 e' istituito un contingente di tonn. 320.000 da utilizzarsi con il sistema della "dogana controllata", in quote mensili nei limiti dei quantitativi espressi in tonnellate, assegnati alle dogane di Livorno, Napoli, Genova, Civitavecchia, Savona, Palermo, Salerno e Chiasso, come dal prospetto allegato. Si rammenta che i posti di confine marittimo abilitati ad espletare il servizio fitopatologico per l'importazione via mare sono i seguenti: Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Savona, Salerno, Trieste e Venezia; per le importazioni via terra sono invece abilitati i posti di confine terrestre di: Chiasso, Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans. Si precisano, di seguito, le modalita' di utilizzo delle quote suddette. L'utilizzo delle quote mensili dovra' avvenire per il 50% nel periodo compreso nella prima decade di ogni mese e per il restante 50%, nel periodo che intercorre tra il giorno 20 di ogni mese e l'ultimo giorno del mese stesso. Non e' ammesso l'utilizzo anticipato o posticipato delle quote relative a ciascuna decade; siffatto utilizzo e' escluso anche nel caso in cui si tratti di residui, a qualsiasi titolo, delle suindicate quote decadali. Nell'eventualita' che si verifichi una contemporanea affluenza di quantitativi che risultino superiori alla quota decadale disponibile del contingente, la dogana di Livorno provvedera' a ripartire detta quota in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane e risultanti dalle dichiarazioni di importazione. Si precisa inoltre che l'importo complessivo risultante dalla somma dei quantitativi indicati sulle singole dichiarazioni di importazione e presentate dalla stessa ditta presso le varie dogane non potra' essere superiore alla quota decadale disponibile alla cui distribuzione la ditta stessa intende partecipare. E' ammessa la interscambiabilita' tra le dogane marittime abilitate per le importazioni via mare, e tra le dogane terrestri abilitate per le importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la possibilita' di effettuare l'interscambio tra le dogane via mare e le dogane via terra. Le quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno essere scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via mare ed analoghi trasferimenti potranno essere effettuati direttamente dalle stesse dogane assegnatarie alle altre dogane via mare, ove la richiesta risulti giustificata. La medesima procedura e' prevista per le dogane via terra. Non e' consentito a coloro che effettuano importazioni via mare compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane terrestri. E' ammessa la possibilita' di concedere tolleranze, in supero alla quota stessa, nella misura massima del 3%. Tuttavia, la tolleranza potra' essere aumentata, con successivo provvedimento ministeriale, nel caso in cui si riscontrino particolari esigenze di importazione. 2) Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai Paesi CEE, ACP, PTOM, si ricorda che esse devono intendersi liberamente importabili. Tuttavia, al fine di disporre di utili elementi di carattere statistico, le stesse importazioni verranno consentite con il sistema dell'autorizzazione, che sara' rilasciata in via automatica. Nel caso di richiesta di nuova autorizzazione e per consentire un rapido rilevamento statistico, i richiedenti dovranno dichiarare lo stato di utilizzo della precedente autorizzazione. 3) Le importazioni di banane originarie dai Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 poste in libera pratica nei Paesi CEE sono soggette al regime dell'autorizzazione automatica prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 24 dicembre 1987 (supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988). Si fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far ricorso alla commissione CEE ai sensi dell'art. 115 del Trattato di Roma al fine di ottenere l'autorizzazione ad istituire misure di salvaguardia. Si fa presente, altresi', che questa amministrazione procedera', periodicamente, ad una verifica dell'andamento delle importazioni, anche in relazione agli impegni comunitari assunti con i Paesi firmatari della convenzione di Lome'. L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, consentita, nei limiti della quota contingentale fissata, con il sistema della "dogana controllata", e' subordinata alla presentazione all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di rito, anche del relativo certificato di origine. Per quanto attiene alla comprova dell'origine del prodotto originario dai Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, posto in libera pratica nella CEE, l'importatore e' tenuto ad indicarne l'origine sulla dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione. Prove supplementari possono essere richieste, all'atto dello sdoganamento, se seri e fondati dubbi le rendessero indispensabili ai fini dell'accertamento dell'origine effettiva della merce in questione. In tal caso, comunque, la richiesta di tali prove supplementari non puo' di per se' ostacolare l'importazione della merce stessa. Relativamente alle importazioni di banane fresche originarie e provenienti da Paesi CEE, PTOM e ACP, il prodotto deve essere accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine. Il Ministro: RUGGIERO