Si  comunica che questo Ministero e' venuto nella determinazione di
consentire  per  un anno a decorrere dal 1 luglio 1989 l'importazione
di banane fresche secondo le modalita' seguenti:
   1) Per quanto concerne le banane di origine e provenienza da Paesi
delle  zone  A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 e' istituito un contingente
di  tonn.  320.000  da  utilizzarsi  con  il  sistema  della  "dogana
controllata",  in  quote mensili nei limiti dei quantitativi espressi
in  tonnellate,  assegnati  alle  dogane  di Livorno, Napoli, Genova,
Civitavecchia, Savona, Palermo, Salerno e Chiasso, come dal prospetto
allegato.
  Si rammenta che i posti di confine marittimo abilitati ad espletare
il  servizio  fitopatologico  per  l'importazione  via  mare  sono  i
seguenti:  Ancona,  Bari,  Cagliari,  Civitavecchia, Genova, Livorno,
Napoli,   Palermo,   Savona,  Salerno,  Trieste  e  Venezia;  per  le
importazioni  via  terra  sono  invece  abilitati  i posti di confine
terrestre di: Chiasso, Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans.
  Si  precisano,  di  seguito,  le  modalita' di utilizzo delle quote
suddette.
  L'utilizzo  delle  quote  mensili  dovra'  avvenire  per il 50% nel
periodo  compreso  nella  prima decade di ogni mese e per il restante
50%,  nel  periodo  che  intercorre  tra  il giorno 20 di ogni mese e
l'ultimo giorno del mese stesso.
  Non  e'  ammesso  l'utilizzo  anticipato  o posticipato delle quote
relative  a  ciascuna  decade; siffatto utilizzo e' escluso anche nel
caso  in  cui  si  tratti  di  residui,  a  qualsiasi  titolo,  delle
suindicate quote decadali.
  Nell'eventualita'  che  si verifichi una contemporanea affluenza di
quantitativi  che risultino superiori alla quota decadale disponibile
del  contingente,  la dogana di Livorno provvedera' a ripartire detta
quota  in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane e
risultanti dalle dichiarazioni di importazione.
  Si precisa inoltre che l'importo complessivo risultante dalla somma
dei quantitativi indicati sulle singole dichiarazioni di importazione
e  presentate  dalla  stessa  ditta presso le varie dogane non potra'
essere   superiore   alla   quota   decadale   disponibile  alla  cui
distribuzione la ditta stessa intende partecipare.
   E'   ammessa   la  interscambiabilita'  tra  le  dogane  marittime
abilitate  per  le  importazioni  via mare, e tra le dogane terrestri
abilitate per le importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la
possibilita' di effettuare l'interscambio tra le dogane via mare e le
dogane via terra.
  Le  quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno
essere  scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via mare
ed  analoghi  trasferimenti  potranno  essere effettuati direttamente
dalle  stesse  dogane assegnatarie alle altre dogane via mare, ove la
richiesta risulti giustificata. La medesima procedura e' prevista per
le dogane via terra.
  Non  e'  consentito  a  coloro che effettuano importazioni via mare
compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane
terrestri.
  E'  ammessa la possibilita' di concedere tolleranze, in supero alla
quota  stessa,  nella  misura massima del 3%. Tuttavia, la tolleranza
potra' essere aumentata, con successivo provvedimento ministeriale,
  nel   caso   in   cui   si   riscontrino  particolari  esigenze  di
   importazione.
2) Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai
Paesi   CEE,  ACP,  PTOM,  si  ricorda  che  esse  devono  intendersi
liberamente  importabili.  Tuttavia,  al  fine  di  disporre di utili
elementi  di  carattere  statistico,  le stesse importazioni verranno
consentite  con  il sistema dell'autorizzazione, che sara' rilasciata
in  via  automatica.  Nel caso di richiesta di nuova autorizzazione e
per  consentire  un  rapido  rilevamento  statistico,  i  richiedenti
dovranno   dichiarare   lo   stato   di   utilizzo  della  precedente
autorizzazione.
   3)  Le  importazioni  di banane originarie dai Paesi delle zone A2
(esclusi  ACP e PTOM) e A3 poste in libera pratica nei Paesi CEE sono
soggette  al regime dell'autorizzazione automatica prevista dall'art.
5 del decreto ministeriale 24 dicembre 1987 (supplemento ordinario n.
27 alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988).
  Si  fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si
minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far
ricorso  alla  commissione CEE ai sensi dell'art. 115 del Trattato di
Roma  al  fine  di  ottenere  l'autorizzazione ad istituire misure di
salvaguardia.
  Si  fa  presente,  altresi', che questa amministrazione procedera',
periodicamente,  ad  una  verifica dell'andamento delle importazioni,
anche  in  relazione  agli  impegni  comunitari  assunti  con i Paesi
firmatari della convenzione di Lome'.
  L'importazione  di banane fresche originarie e provenienti da Paesi
della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, consentita, nei limiti della
quota   contingentale   fissata,   con   il   sistema  della  "dogana
controllata",   e'  subordinata  alla  presentazione  all'atto  dello
sdoganamento,  oltre  che  dei  documenti di rito, anche del relativo
certificato di origine.
  Per   quanto   attiene  alla  comprova  dell'origine  del  prodotto
originario  dai  Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, posto
in  libera  pratica  nella  CEE, l'importatore e' tenuto ad indicarne
l'origine   sulla  dichiarazione  in  dogana  e/o  sulla  domanda  di
autorizzazione.
  Prove   supplementari  possono  essere  richieste,  all'atto  dello
sdoganamento, se seri e fondati dubbi le rendessero indispensabili ai
fini   dell'accertamento   dell'origine   effettiva  della  merce  in
questione.  In  tal  caso,  comunque,  la  richiesta  di  tali  prove
supplementari  non  puo'  di  per se' ostacolare l'importazione della
merce stessa.
  Relativamente  alle  importazioni  di  banane  fresche originarie e
provenienti  da  Paesi  CEE,  PTOM  e  ACP,  il  prodotto deve essere
accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine.
                                                Il Ministro: RUGGIERO