IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1, comma primo e secondo, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per
rimuovere incombenti pericoli per la pubblica  incolumita'  dovuti  a
movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  n.  820 del 15 febbraio 1989 del comune di Colli a
Volturno  nella  quale  viene  richiesto  un  finanziamento   di   L.
323.500.000 per eliminare il dissesto di una parete rocciosa lungo la
strada comunale nella frazione Castiglione del comune medesimo;
  Visto  il  telex  del  17 dicembre 1988 Prot. Prev./2887/ 39/27 del
Dipartimento protezione civile servizio previsione e prevenzione, che
convoca  una  riunione  con  il  Gruppo  nazionale  difesa catastrofi
idrogeologiche per accertare la pericolosita' del movimento franoso;
  Viste  le risultanze del verbale di sopralluogo in data 28 dicembre
1988 nel quale il Gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento
teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per  la  pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo immediato intervento, teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Colli  a  Volturno
di  cui  in  premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L.
323.500.000.