Art. 11.
                    Dichiarazione di incompetenza.
                            Archiviazione
  1.  Le  ordinanze  con  le  quali il Comitato di cui all'articolo 2
dichiara la propria incompetenza  perche'  il  reato  e'  diverso  da
quelli  previsti  dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera
l'archiviazione degli atti del  procedimento  sono  trasmesse,  entro
dieci  giorni  dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i
quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.
  2.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione di cui al comma 1 un
quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune  puo'  chiedere
che  il  Comitato  presenti  la  relazione al Parlamento medesimo. La
richiesta e' presentata in forma scritta al Presidente  della  Camera
di  appartenenza  dei  richiedenti,  il quale verifica l'autenticita'
delle sottoscrizioni.
  3.   Il   Presidente   del   Senato   della   Repubblica  trasmette
immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a
lui presentate.
  4.  I  Presidenti  delle  due  Camere  comunicano  alle  rispettive
Assemblee  la  intervenuta  definitivita'  delle   dichiarazioni   di
incompetenza  e  delle  deliberazioni di archiviazione in ordine alle
quali non sia stata presentata la richiesta di  cui  al  comma  2  da
parte  del  prescritto  numero di componenti del Parlamento in seduta
comune.
  5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti,
l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2  da  parte
del  prescritto  numero di componenti del Parlamento in seduta comune
e' comunicata dal Presidente della Camera dei deputati  al  Comitato,
il  quale  deve  presentare  la  relazione  entro  un  mese  da  tale
comunicazione.
 
          Nota all'articolo 11:
             Il testo dell'art. 90 della Costituzione e' il seguente:
             "Art.  90.  -  Il  Presidente  della  Repubblica  non e'
          responsabile degli atti compiuti nell'esercizio  delle  sue
          funzioni,  tranne  che  per alto tradimento o per attentato
          alla Costituzione.
             In  tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
          in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi  membri".