Art. 11. Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione 1. Le ordinanze con le quali il Comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perche' il reato e' diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. 2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune puo' chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta e' presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticita' delle sottoscrizioni. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate. 4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitivita' delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune. 5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune e' comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione.
Nota all'articolo 11: Il testo dell'art. 90 della Costituzione e' il seguente: "Art. 90. - Il Presidente della Repubblica non e' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".