Art. 13.
                Commissioni parlamentari di inchiesta
  1.  Le  commissioni  parlamentari di inchiesta nominate da una o da
entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano
oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per
fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria  attivita'  con
riferimento  ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non
appena  ricevano  dallo  stesso   comunicazione   dell'inizio   delle
indagini.
  2.  Se  il  Parlamento  in seduta comune delibera la messa in stato
d'accusa, la Commissione parlamentare  di  inchiesta  non  puo'  piu'
procedere  limitatamente  ai fatti per i quali e' stata deliberata la
messa in stato d'accusa.
  3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta
riprende la sua attivita', ma e' vincolata ai fatti accertati e  alle
decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.