Art. 13. Commissioni parlamentari di inchiesta 1. Le commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attivita' con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini. 2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non puo' piu' procedere limitatamente ai fatti per i quali e' stata deliberata la messa in stato d'accusa. 3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta riprende la sua attivita', ma e' vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.