Art. 18.
            Deliberazioni del Parlamento in seduta comune
  1.  Prima  dell'inizio  della  discussione  generale  e  fino  alla
conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali  relatori
di  minoranza  almeno  quaranta  componenti  del Parlamento in seduta
comune possono  presentare  ordini  del  giorno  intesi  a  formulare
proposte  in  difformita'  dalle  conclusioni  del  Comitato  di  cui
all'articolo 2.
  2.  Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui
al comma 1 non e' consentita la presentazione di emendamenti.
  3.  Qualora  non  siano stati presentati ordini del giorno ai sensi
del  comma  1  e  il  Comitato  abbia  proposto   che   si   deliberi
l'archiviazione  ovvero  che  si  dichiari  non doversi procedere, il
Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.
  4.  Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai
sensi del comma 1, sia  stata  respinta  la  proposta  formulata  dal
Comitato  di  deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a
stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si  procede
appartenga  al  Parlamento,  si fa luogo a votazione sulla competenza
del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresi' nel
caso  che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno
e comunque in mancanza di  altre  proposte,  sia  stata  respinta  la
proposta  di  dichiarare  l'incompetenza  del  Parlamento o quella di
disporre un supplemento di indagini ai  fini  della  decisione  sulla
messa  in  stato  di  accusa,  il  Presidente  sospende la seduta per
consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni.
  5.  Qualora  siano  stati presentati ordini del giorno ai sensi del
comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di  dichiarare
l'incompetenza  del  Parlamento,  salvo  che non vi siano proposte di
deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire  se
la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al
Parlamento stesso. Sono quindi messe  in  votazione  le  proposte  di
disporre  un  supplemento  di  indagini ai fini della decisione sulla
messa in stato di  accusa.  Nel  caso  di  reiezione  delle  proposte
concernenti   la   competenza  e  di  quelle  intese  a  disporre  un
supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in  stato
di  accusa,  non si fa luogo a votazioni sulle proposte di dichiarare
non doversi procedere e su quelle di deliberare  l'archiviazione,  le
quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate
altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare  la  messa
in  stato  di  accusa,  sono infine messe in votazione tali proposte,
intendendosi la loro reiezione  come  deliberazione  di  non  doversi
procedere.
  6.  Le  votazioni  hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere
disposte per parti separate.
  7.  La  deliberazione  di  messa  in  stato di accusa e' adottata a
maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.