Art. 18. Deliberazioni del Parlamento in seduta comune 1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformita' dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2. 2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non e' consentita la presentazione di emendamenti. 3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato. 4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresi' nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni. 5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazioni sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere. 6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate. 7. La deliberazione di messa in stato di accusa e' adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.