Art. 2. Ufficio di Presidenza del Comitato 1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e' costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, e' il seguente: "Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. 4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".