Art. 2.
                  Ufficio di Presidenza del Comitato
  1.  L'ufficio  di  Presidenza  del  Comitato di cui all'articolo 12
della legge costituzionale 11  marzo  1953,  n.  1,  come  sostituito
dall'articolo  3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e'
costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle  elezioni  e
delle   immunita'   parlamentari   del   Senato  della  Repubblica  o
dall'Ufficio di Presidenza  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere  della  Camera  dei deputati, che si alternano per ciascuna
legislatura.
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  12  della  legge costituzionale 11
          marzo 1953, n.  1, come sostituito dall'art. 3 della  legge
          costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, e' il seguente:
             "Art.  12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di
          accusa del Presidente della Repubblica per i reati di  alto
          tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal
          Parlamento in seduta comune su  relazione  di  un  comitato
          formato  dai  componenti  della  giunta  del  Senato  della
          Repubblica e  da  quelli  della  giunta  della  Camera  dei
          deputati  competenti  per  le autorizzazioni a procedere in
          base ai rispettivi regolamenti.
             2.  Il  comitato  di  cui  al  comma 1 e' presieduto dal
          presidente della giunta del Senato della Repubblica  o  dal
          presidente  della  giunta della Camera dei deputati, che si
          alternano per ciascuna legislatura.
             3.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle ipotesi di concorso del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  Ministri nonche' di altri soggetti nei reati
          previsti dall'art. 90 della Costituzione.
             4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del
          Presidente della Repubblica, la Corte  costituzionale  puo'
          disporne la sospensione dalla carica".