Art. 22.
                          Norme transitorie
  1. Nella prima legislatura di applicazione del presente regolamento
parlamentare l'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo
2  e'  costituito  dall'Ufficio  di  Presidenza  della  Giunta  delle
elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della  Repubblica.
  2.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente
della  camera  dei  deputati  formano  gli  elenchi di cui al comma 4
dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del Comitato.