Art. 22. Norme transitorie 1. Nella prima legislatura di applicazione del presente regolamento parlamentare l'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 2 e' costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica. 2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della camera dei deputati formano gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del Comitato.