Art. 6.
             Numero ed elezione dei commissari di accusa
  1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina
il numero dei commissari di accusa previsti  dall'articolo  13  della
legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  e provvede alla loro
elezione con votazione a scrutinio segreto.
  2.  Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a
quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati  coloro  che
ottengono il maggior numero di voti.
  3.  I  commissari  di  accusa  possono  rifiutare la nomina dandone
comunicazione al Presidente  della  Camera  dei  deputati  entro  tre
giorni  dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le
dimissioni.
 
          Nota all'art. 6:
             Il  testo  dell'art.  13  della  legge costituzionale 11
          marzo 1953, n.  1, come modificato dall'art. 12 della legge
          costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e' il seguente:
             "Art. 13. - Il Parlamento in seduta comune, nel porre in
          istato di accusa il Presidente  della  Repubblica,  elegge,
          anche  tra  i  suoi  componenti,  uno o piu' commissari per
          sostenere l'accusa.
             I  commissari  esercitano davanti alla Corte le funzioni
          di pubblico ministero e hanno facolta' di assistere a tutti
          gli atti istruttori".