Art. 6. Numero ed elezione dei commissari di accusa 1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto. 2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti. 3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.
Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e' il seguente: "Art. 13. - Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa. I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori".