IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto; Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento; Considerata l'impossibilita' di emanare in tempi brevi le norme regolamentari di cui al citato art. 17, con conseguente impossibilita' per l'utente di effettuare il versamento della tassa di stazionamento; Considerato altresi' il danno derivante all'erario dal mancato introito della tassa di stazionamento; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' e l'urgenza di emanare disposizioni tecniche provvisorie per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/89 sino all'emanazione delle predette norme regolamentari e comunque sino al 31 dicembre 1989; Decreta: Art. 1. A copertura del periodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge 5 maggio 1989, n. 171, sino al 31 dicembre 1989, la tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art. 13 della citata legge n. 171/89 viene cosi' determinata: imbarcazioni e navi da diporto gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del presente decreto: nella misura di sette dodicesimi della tassa annuale; natanti da diporto a motore o a vela con motore ausiliario: per il solo periodo del loro uso con un minimo di quattro dodicesimi e fino ad un massimo di sette dodicesimi della tassa annuale. Ogni frazione di mese superiore ai primi quattro viene considerata, ai fini del pagamento della tassa, come mensilita' intera. Per il calcolo della tassa annuale si fa riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del citato art. 17. Per le imbarcazioni e le navi da diporto gia' immatricolate il versamento della tassa di stazionamento deve essere effettuato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La tassa di stazionamento di cui al presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato alla Sezione di tesoreria di Roma - Via dei Mille. Sul bollettino di conto corrente postale, oltre alla causale del versamento: "tassa di stazionamento legge n. 171/89 - anno 1989" devono essere indicati, altresi', gli elementi di identificazione dell'unita' da diporto (numero e sigla dell'ufficio d'iscrizione, nome eventuale, tipo di propulsione) e la relativa lunghezza fuori tutto espressa in centimetri. Per i natanti da diporto e' sufficiente indicare, oltre alla causale del versamento, il tipo di propulsione e la lunghezza fuori tutto espressa in centimetri. La ricevuta di pagamento della tassa deve essere tenuta, per il periodo cui si riferisce, a bordo dell'unita' in originale o in copia autenticata.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. 2. La tassa di stazionamento e' stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. 3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. 4. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi".