IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;
  Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da
ultimo dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con  il  quale
viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti (a motore o
a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono  soggette  al
pagamento della tassa di stazionamento;
  Considerata  l'impossibilita'  di  emanare  in tempi brevi le norme
regolamentari  di  cui   al   citato   art.   17,   con   conseguente
impossibilita'  per  l'utente di effettuare il versamento della tassa
di stazionamento;
  Considerato  altresi'  il  danno  derivante  all'erario dal mancato
introito della tassa di stazionamento;
  Ritenuta,   pertanto,   l'opportunita'   e   l'urgenza  di  emanare
disposizioni tecniche provvisorie per la riscossione della  tassa  di
stazionamento  a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore della legge n. 171/89 sino all'emanazione delle predette norme
regolamentari e comunque sino al 31 dicembre 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  copertura del periodo intercorrente dall'entrata in vigore della
legge 5 maggio 1989, n. 171, sino al 31 dicembre 1989,  la  tassa  di
stazionamento  di  cui  all'art.  17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
come modificato da ultimo dall'art. 13 della citata legge  n.  171/89
viene cosi' determinata:
   imbarcazioni  e  navi  da  diporto gia' immatricolate alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto:  nella  misura  di  sette
dodicesimi della tassa annuale;
   natanti da diporto a motore o a vela con motore ausiliario: per il
solo periodo del loro uso con un minimo di quattro dodicesimi e  fino
ad  un massimo di sette dodicesimi della tassa annuale. Ogni frazione
di mese superiore ai primi quattro viene  considerata,  ai  fini  del
pagamento della tassa, come mensilita' intera.
  Per  il  calcolo  della  tassa  annuale  si fa riferimento a quanto
stabilito dai commi 2 e 3 del citato art. 17.
  Per  le  imbarcazioni  e  le  navi da diporto gia' immatricolate il
versamento della tassa di stazionamento deve essere effettuato  entro
venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  La  tassa  di stazionamento di cui al presente articolo deve essere
corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004
intestato alla Sezione di tesoreria di Roma - Via dei Mille.
  Sul  bollettino  di  conto corrente postale, oltre alla causale del
versamento: "tassa di stazionamento legge  n.  171/89  -  anno  1989"
devono  essere  indicati,  altresi',  gli elementi di identificazione
dell'unita' da diporto (numero  e  sigla  dell'ufficio  d'iscrizione,
nome  eventuale,  tipo  di propulsione) e la relativa lunghezza fuori
tutto espressa in centimetri.
  Per  i  natanti  da  diporto  e'  sufficiente  indicare, oltre alla
causale del versamento, il tipo di propulsione e la  lunghezza  fuori
tutto espressa in centimetri.
  La  ricevuta  di  pagamento  della tassa deve essere tenuta, per il
periodo cui si riferisce, a bordo dell'unita' in originale o in copia
autenticata.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
          cosi' come modificato dall'art. 13  della  legge  5  maggio
          1989, n. 171, e' il seguente:
             "Art.  17.  - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a
          motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali
          sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.
             2.  La  tassa di stazionamento e' stabilita in base alla
          lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto  a  prescindere
          dalla  potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350
          per ogni centimetro  di  lunghezza  rispettivamente  per  i
          natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.
             3.  Per  le unita' a vela con motore ausiliario la tassa
          di stazionamento calcolata come  previsto  al  comma  2  e'
          ridotta alla meta'.
             4.   Le   modalita'   di   riscossione  della  tassa  di
          stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della
          marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle
          finanze e dei trasporti.
             5.    La   mancata   corresponsione   della   tassa   di
          stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo  della
          tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
             6.   La   tassa  di  stazionamento  e'  annuale  per  le
          imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta  solo  per
          il  periodo  d'uso  per  i natanti con un minimo di quattro
          mesi".