Art. 3.
  Per  i natanti da diporto si considera inizio del periodo di uso la
data del versamento  risultante  dal  bollettino  di  conto  corrente
postale di cui al precedente art. 1.
  In  caso  di  mancato  versamento  del  tributo  di cui al presente
decreto si applica quanto disposto  dal  quinto  comma  dell'art.  17
della  legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art.
13 della legge 5 maggio 1989, n. 171.