Art. 3. Per i natanti da diporto si considera inizio del periodo di uso la data del versamento risultante dal bollettino di conto corrente postale di cui al precedente art. 1. In caso di mancato versamento del tributo di cui al presente decreto si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato da ultimo dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171.