Art. 5.
  Le  commissioni  indicate  agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso
l'amministrazione centrale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' nel Bollettino  ufficiale  del  Ministero
degli affari esteri.
   Roma, addi' 20 luglio 1989
                                               Il Ministro: ANDREOTTI