Art. 2.
 
  Alla  copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si
provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del  lavoro
e  della  previdenza  sociale  ovvero,  su  indicazione del direttore
dell'agenzia, mediante comando di personale  ai  sensi  del  comma  5
dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
  I  posti  di  cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche
mediante assunzioni di  personale,  non  appartenente  alla  pubblica
amministrazione,   con   contratto  di  diritto  privato,  di  durata
triennale, rinnovabile, entro il  limite  di  diciotto  unita'  cosi'
suddiviso:
    a)  sei  unita'  di  esperti  e  specialisti,  di cui due a tempo
parziale;
    b) dodici unita' di personale amministrativo di cui:
    tre addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
    tre operatori ai terminali;
    due operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
    due addetti alla documentazione;
    due unita' di personale ausiliario.