Art. 2. Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di diciotto unita' cosi' suddiviso: a) sei unita' di esperti e specialisti, di cui due a tempo parziale; b) dodici unita' di personale amministrativo di cui: tre addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; tre operatori ai terminali; due operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura; due addetti alla documentazione; due unita' di personale ausiliario.