Art. 3.
 
  Agli  esperti ed agli specialisti di cui all'art. 2, comma secondo,
punto a), compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di
L. 60.000.000.
  Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma secondo, punto
b), spetta il trattamento economico previsto  per  il  sesto  livello
agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per
il quinto livello agli  operatori  ai  terminali  ed  agli  operatori
esperti nell'uso di sistemi di video scrittura, per il quarto livello
agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al  personale
ausiliario,  di  cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.