Art. 3. Agli esperti ed agli specialisti di cui all'art. 2, comma secondo, punto a), compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000. Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma secondo, punto b), spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di video scrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.