Art. 4.
 
  Alla  nomina,  alla  revoca  ed alla conferma degli esperti e degli
specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto  di
diritto  privato,  si  provvede con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  adottato  su  proposta   del   direttore
dell'agenzia.