Art. 5.
 
  Per  le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune
di residenza, compete il trattamento  economico  spettante  al  primo
dirigente  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale agli
specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma  secondo,  punto
a),  e  quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2,
comma secondo, punto b). Si applica in ogni caso la normativa vigente
in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.