Art. 5. Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma secondo, punto a), e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma secondo, punto b). Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.