Art. 6. Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennita' pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Roma, addi' 28 febbraio 1989 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1989 Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 276