Art. 6.
 
  Alla  cessazione  del  rapporto  spetta  al  personale  assunto con
contratto di diritto privato una indennita'  pari  ad  un  dodicesimo
delle  retribuzioni  corrisposte  nell'intera durata del rapporto, in
esse compresa la gratifica natalizia.
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e la registrazione.
   Roma, addi' 28 febbraio 1989
 
                                         Il Ministro del lavoro
                                       e della previdenza sociale
                                                 FORMICA
Il Ministro del tesoro
        AMATO
 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 276