Art. 2. L'indicazione geografica dei vini da tavola "Toscana" puo' essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso, rosato e vin santo nonche' dal riferimento al nome dei vitigni: Chardonnay B, Canaiolo N, Trebbiano B, Alicante N, Malvasia B, Aleatico N, Cabernet Sauvignon N, Pinot Grigio G, Sangiovese N (i riferimenti a tali vitigni sono consentiti nelle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa in materia). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 agosto 1989 Il Ministro: MANNINO