Art. 2.
  L'indicazione  geografica  dei vini da tavola "Toscana" puo' essere
completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso, rosato  e  vin
santo  nonche'  dal  riferimento  al  nome dei vitigni: Chardonnay B,
Canaiolo N, Trebbiano B, Alicante N, Malvasia B, Aleatico N, Cabernet
Sauvignon  N,  Pinot  Grigio  G,  Sangiovese  N (i riferimenti a tali
vitigni sono consentiti nelle province per le quali gli stessi  siano
previsti in base alla normativa in materia).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 agosto 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO