Art. 10.
  Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto
dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei
certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di
collocamento.
  L'importo  di ciascuna offerta non puo' essere inferiore a lire 100
milioni.
  Sul  modello  di  partecipazione  all'asta potranno essere indicate
fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso  modello  dovranno
essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di
cinque presso le quali l'operatore intende effettuare  il  versamento
del controvalore dei titoli assegnati.