Art. 13.
  L'assegnazione  dei  certificati  verra'  effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti  dai  concorrenti  rimasti  aggiudicatari,
anche se pro-quota.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possono essere
totalmente accolte si procede al riparto pro-quota  dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
  Qualora  fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli
altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale
soddisfacimento;   ove   rimanga   una  quota  residua  questa  viene
attribuita alla Banca d'Italia.