Art. 15.
  Il  16  agosto  1989,  la Banca d'Italia provvedera' a versare, con
valuta stesso giorno, presso  la  sezione  di  Roma  della  tesoreria
provinciale  dello  Stato, il controvalore dei certificati assegnati,
al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente  art.
8.
  La predetta sezione di tesoreria procedera' quindi all'emissione di
apposita  quietanza  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al capo decimo, cap. 5100.