Art. 15. Il 16 agosto 1989, la Banca d'Italia provvedera' a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8. La predetta sezione di tesoreria procedera' quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.