Art. 16.
  L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi
sui certificati di credito e al rimborso, anticipato  o  a  scadenza,
dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento occorrente per
l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.
  Le  somme  occorrenti  per  le  suddette  operazioni  di  pagamento
verranno versate alla Banca d'Italia, che  terra'  all'uopo  apposita
contabilita'.
  I  rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni
suindicate  saranno   regolati   da   apposita   convenzione,   salva
l'applicazione,  nelle  more,  di quella stipulata in data 16 ottobre
1984.
  La  consegna  dei  certificati  di credito alle filiali della Banca
d'Italia  sara'  effettuata  a  cura   del   magazzino   Tesoro   del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti   gli   atti   comunque  riguardanti  la  sottoscrizione  dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la  corrispondenza  della  Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di
registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.