Art. 2.
  I  portatori  dei  certificati  hanno  la  facolta'  di ottenere il
rimborso anticipato dei medesimi nel periodo  dal  16  al  26  agosto
1992.  Le  richieste  di  rimborso anticipato dovranno pervenire alle
filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 16 al 26 luglio 1992.  I
certificati  da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente
nel suddetto periodo dal 16 al 26 agosto 1992, muniti delle cedole di
scadenza 16 febbraio 1993 e successive.
  La  Banca  d'Italia  provvedera'  a comunicare nel piu' breve tempo
possibile al Ministero del tesoro  l'ammontare  nominale  complessivo
dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.
  Con  successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il
capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in
circolazione.