Art. 4.
  I  certificati  e  le  relative  cedole sono equiparati a tutti gli
effetti ai titoli  del  debito  pubblico  e  loro  rendite  e,  salva
l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre 1986, n. 759, sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito
per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
 Ai   fini   di  cui  al  presente  articolo  i  titoli  sono  esenti
dall'obbligo  di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto   di
accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla
determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b)  e
c).
  I  certificati  medesimi  sono  ammessi  di diritto alla quotazione
ufficiale, sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'istituto  di
emissione  e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono essere
accettati   quali   depositi   cauzionali   presso    le    pubbliche
amministrazioni.