Art. 6.
  Il  rimborso  dei  certificati  di credito salvo quanto previsto al
precedente art. 2, verra' effettuato in unica soluzione il 16  agosto
1995,  al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759, applicata sulla differenza fra il valore di
rimborso e  il  prezzo  di  emissione  dei  certificati  stessi.  Ove
necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema indicato
al precedente art. 5.