Art. 9. Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' stabilito in lire 98,20 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.