Art. 9.
  Il  prezzo  base di collocamento dei certificati di cui al presente
decreto e' stabilito in lire 98,20 per  ogni  100  lire  di  capitale
nominale  e  le  eventuali  maggiorazioni  devono  essere  pari  a  5
centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra.  Le  maggiorazioni
contenenti  frazioni  diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per
eccesso.