Art. 17. Recinzioni esterne Gli impianti all'aperto di capacita' superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata al punto piu' alto. La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto. Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto, puo' essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni. La suddivisione in settori di cui all'art. 8 e quella prevista dall'art. 9 per quanto concerne l'indipendenza del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori e per la zona attivita' sportive, deve essere mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla predetta recinzione esterna.