(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
                   Impianti elettrici e tecnologici
 
  Gli  impianti  elettrici devono essere eseguiti secondo la legge 1›
marzo 1968, n. 186.
  Per  gli  impianti  tecnologici  (produzione  e  utilizzazione  del
calore, condizionamento, ecc.) si rimanda alle specifiche  norme  del
Ministero dell'interno.