Art. 9. Sistema di vie d'uscita Il sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attivita' sportive. La separazione deve essere realizzata in conformita' a quanto previsto nel precedente art. 8. E' consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche. La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacita' di deflusso non superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote. La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite. Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purche' dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno. Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata). Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non piu' di 15. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti. Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed eguale a quella della scala. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per una altezza di 2 m dal piano di calpestio. Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse. Le estremita' di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso. E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purche' questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due. Per scale di larghezza superiore a 3 m la commissione provinciale di vigilanza puo' prescrivere il corrimano centrale. Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori non puo' essere superiore a 40 m oppure 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione di incendio. Il numero delle uscite per gli spettatori non puo' in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non e' suddiviso in settori.