Art. 9. Effetti dei provvedimenti di sospensione e di esclusione 1. Con il provvedimento di cui all'art. 5, o successivamente, la Consob stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario. La Consob provvede d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti riguardanti le aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi a societa' fiduciarie. 2. Ove sia adottato un provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 7, le disposizioni di cui al comma precedente sono impartite dalla Banca d'Italia, ove si tratti di aziende ed istituti di credito, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove si tratti di societa' fiduciarie, e negli altri casi dalla Consob. (Omissis).