(all. 10 - art. 1)
                               Art. 9.
       Effetti dei provvedimenti di sospensione e di esclusione
  1.  Con  il  provvedimento di cui all'art. 5, o successivamente, la
Consob stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente
delle  posizioni  che  fanno  capo al depositario. La Consob provvede
d'intesa con la Banca d'Italia per  i  provvedimenti  riguardanti  le
aziende  e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato  per  quelli  relativi  a  societa'
fiduciarie.
  2.  Ove  sia  adottato  un  provvedimento  di  esclusione  ai sensi
dell'art.  7,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  sono
impartite  dalla Banca d'Italia, ove si tratti di aziende ed istituti
di  credito,  dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, ove si tratti di societa' fiduciarie, e negli altri
casi dalla Consob.
  (Omissis).