(all. 11 - art. 1)
                               Art. 27.
               Titoli ammessi al subdeposito accentrato
                    presso la Monte Titoli S.p.a.
  1.  Possono  formare  oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli
S.p.a. i seguenti  valori  mobiliari  fungibili,  e  quelli  ad  essi
similari, emessi da societa' o enti di diritto estero:
   a)   titoli   azionari   e   obbligazionari  quotati  nei  mercati
regolamentati in Italia;
    b)  valori  mobiliari quotati nei mercati regolamentati in Italia
che incorporano diritti di sottoscrizione o  di  acquisto  di  valori
mobiliari quotati in detti mercati;
    c)  valori  mobiliari  che  formino,  sulla  base di un prospetto
pubblicato ai sensi dell'art. 18 sub art.  1  della  legge  7  giugno
1974,  n.  216,  e  successive  modificazioni,  oggetto di offerta al
pubblico  finalizzata  all'ammissione  alla  quotazione  nei  mercati
regolamentati in Italia.
  2.  Ai  valori mobiliari di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni dell'art. 1, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento.