Art. 27. Titoli ammessi al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. 1. Possono formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. i seguenti valori mobiliari fungibili, e quelli ad essi similari, emessi da societa' o enti di diritto estero: a) titoli azionari e obbligazionari quotati nei mercati regolamentati in Italia; b) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati in Italia che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto di valori mobiliari quotati in detti mercati; c) valori mobiliari che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18 sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati in Italia. 2. Ai valori mobiliari di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento.