(all. 12 - art. 1)
                               Art. 28.
                         Soggetti depositari
  1.  Sono  ammessi  al subdeposito disciplinato dal presente capo la
Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed
e) dell'art. 4, comma 1.
  2.  La  Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere a) , c) ed
e) dell'art. 4, comma 1, possono  altresi'  costituire  in  deposito,
secondo la disciplina prevista dal presente capo, valori mobiliari di
proprieta'.