Art. 28. Soggetti depositari 1. Sono ammessi al subdeposito disciplinato dal presente capo la Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) dell'art. 4, comma 1. 2. La Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere a) , c) ed e) dell'art. 4, comma 1, possono altresi' costituire in deposito, secondo la disciplina prevista dal presente capo, valori mobiliari di proprieta'.