Art. 29. Contratto di deposito dei valori mobiliari 1. Il contratto di deposito in amministrazione stipulato con i soggetti depositari deve attribuire tutti i poteri necessari per il trasferimento dei valori mobiliari alla Monte Titoli S.p.a. nonche' per lo svolgimento dell'amministrazione da parte della Monte Titoli S.p.a. e dei depositari stessi. Nel contratto e' fatto espresso richiamo a quanto previsto dal presente capo.