(all. 13 - art. 1)
                               Art. 29.
              Contratto di deposito dei valori mobiliari
  1.  Il  contratto  di  deposito  in amministrazione stipulato con i
soggetti depositari deve attribuire tutti i poteri necessari  per  il
trasferimento  dei  valori mobiliari alla Monte Titoli S.p.a. nonche'
per lo svolgimento dell'amministrazione da parte della  Monte  Titoli
S.p.a.  e  dei  depositari  stessi.  Nel  contratto e' fatto espresso
richiamo a quanto previsto dal presente capo.