Art. 31. Principi del sistema di gestione accentrata 1. I valori mobiliari immessi nel sistema formano oggetto di deposito con amministrazione accentrata da parte della Monte Titoli S.p.a. in base al criterio di fungibilita' dei valori stessi. Restano in ogni caso ferme le obbligazioni del depositario inerenti al rapporto di deposito con il depositante. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, prima parte, e comma 3; dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 10, comma 3, prima parte, della legge 19 giugno 1986, n. 289.