(all. 15 - art. 1)
                               Art. 31.
             Principi del sistema di gestione accentrata
  1.  I  valori  mobiliari  immessi  nel  sistema  formano oggetto di
deposito con amministrazione accentrata da parte della  Monte  Titoli
S.p.a. in base al criterio di fungibilita' dei valori stessi. Restano
in ogni caso  ferme  le  obbligazioni  del  depositario  inerenti  al
rapporto di deposito con il depositante.
  2.  Si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, prima parte,
e comma 3; dell'art. 6, comma 1,  e  dell'art.  10,  comma  3,  prima
parte, della legge 19 giugno 1986, n. 289.