Art. 34. Cautele e garanzie a favore dei depositanti 1. Fermo restando il disposto dell'art. 23 del presente regolamento, la Monte Titoli S.p.a. provvede, in relazione ai rischi assunti, a stipulare particolari polizze assicurative e, ove necessario, ad assumere garanzie fideiussorie per danni derivanti ai depositanti da sottrazione, distruzione e smarrimento dei titoli custoditi all'estero oppure durante il trasporto da e per l'estero. 2. Nella determinazione delle tariffe di custodia e amministrazione accentrata da applicare ai depositari di titoli di emittenti di diritto estero la Monte Titoli S.p.a. tiene conto dei costi delle garanzie di cui al comma 1. 3. Delle garanzie assunte ai sensi del comma 1 la Monte Titoli S.p.a. informa annualmente la Consob.