(all. 18 - art. 1)
                               Art. 34.
             Cautele e garanzie a favore dei depositanti
  1.   Fermo   restando   il   disposto  dell'art.  23  del  presente
regolamento, la Monte Titoli S.p.a. provvede, in relazione ai  rischi
assunti,   a   stipulare  particolari  polizze  assicurative  e,  ove
necessario, ad assumere garanzie fideiussorie per danni derivanti  ai
depositanti  da  sottrazione,  distruzione  e  smarrimento dei titoli
custoditi all'estero oppure durante il trasporto da e per l'estero.
  2. Nella determinazione delle tariffe di custodia e amministrazione
accentrata da applicare ai  depositari  di  titoli  di  emittenti  di
diritto  estero  la  Monte  Titoli S.p.a. tiene conto dei costi delle
garanzie di cui al comma 1.
  3.  Delle  garanzie  assunte  ai  sensi del comma 1 la Monte Titoli
S.p.a. informa annualmente la Consob.