Art. 4. Categorie di soggetti depositari 1. Sono ammessi al subdeposito dei valori mobiliari individuati al titolo I presso la Monte Titoli S.p.a. le seguenti categorie di depositari: a) aziende ed istituti di credito; b) agenti di cambio in carica; c) societa' commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4- bis; d) societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4- ter; e) societa' ed enti di cui all'art. 19 sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in posseso dei requisiti di cui all'art. 4-quater; f) societa' o enti emittenti, non ricompresi nei precedenti punti a), c), d), ed e), limitatamente ai valori mobiliari di cui all'art. 1 di propria emissione o emessi da societa' controllate per partecipazione azionaria. 2. I soggetti di cui alle lettere a) c) ed e) possono altresi' costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente ai valori mobiliari di proprieta'. 3. I comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi in titoli, necessari per la regolare esecuzione di offerte pubbliche, per la liquidazione di posizioni di agenti di cambio deceduti o dichiarati insolventi e per le liquidazioni coattive di borsa.