(all. 2 - art. 1)
                               Art. 4.
                   Categorie di soggetti depositari
  1.  Sono ammessi al subdeposito dei valori mobiliari individuati al
titolo I presso la Monte  Titoli  S.p.a.  le  seguenti  categorie  di
depositari:
    a) aziende ed istituti di credito;
    b) agenti di cambio in carica;
    c)  societa'  commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida
delle borse valori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4- bis;
    d)  societa'  fiduciarie  autorizzate  ai  sensi  della  legge 23
novembre 1939, n. 1966, in possesso dei requisiti di cui all'art.  4-
ter;
    e)  societa'  ed enti di cui all'art. 19 sub art. 1 della legge 7
giugno 1974, n. 216,  e  successive  modificazioni,  in  posseso  dei
requisiti di cui all'art. 4-quater;
    f) societa' o enti emittenti, non ricompresi nei precedenti punti
a), c), d), ed e), limitatamente ai valori mobiliari di cui  all'art.
1   di  propria  emissione  o  emessi  da  societa'  controllate  per
partecipazione azionaria.
  2.  I  soggetti  di  cui  alle lettere a) c) ed e) possono altresi'
costituire, secondo la disciplina  prevista  dalla  legge  19  giugno
1986,  n.  289,  e  dalle  relative  norme  di  attuazione  in quanto
applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente  ai
valori mobiliari di proprieta'.
  3.  I comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire,
secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289,  e
dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi in
titoli, necessari per la regolare esecuzione  di  offerte  pubbliche,
per  la  liquidazione  di  posizioni  di  agenti di cambio deceduti o
dichiarati insolventi e per le liquidazioni coattive di borsa.