(all. 3 - art. 1)
                             Art. 4- bis.
                   Societa' commissionarie di borsa
 1.  Le  societa'  commissionarie  di cui all'art. 4, lettera c), per
essere ammesse al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.,  devono:
    a) avere un patrimonio netto non inferiore a lire 1 miliardo;
    b)  avere come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' di intermediazione per conto proprio o per  conto  terzi
in valori mobiliari;
    c)   aver   svolto   nel   precedente   esercizio   attivita'  di
intermediazione in valori mobiliari ammessi al subdeposito presso  la
Monte Titoli S.p.a. per un valore non inferiore a lire 5 miliardi;
    d) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda
di credito  un  deposito  vincolato  di  propri  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un
massimo di lire 500 milioni, dell'ammontare, a valori  correnti,  dei
titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati
di proprieta' di terzi in deposito presso la commissionaria.
  2.   Per  patrimonio  netto  si  intende  l'ammontare  complessivo,
risultante dall'ultimo bilancio approvato,  del  capitale  versato  e
delle   riserve,  escluse  quelle  costituite  per  la  copertura  di
specifici oneri, passivita' e  rischi,  diminuito  delle  perdite  di
esercizi  anteriori.  riportate a nuovo, nonche' del valore di carico
delle azioni proprie in  portafoglio  ed  aumentato  degli  utili  di
esercizio non distribuiti.
  3.  Ai  fini  dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli
S.p.a.,  il  possesso  dei  requisiti  deve  essere  attestato  dalla
societa'  di  revisione.  Ai  fini del mantenimento della qualita' di
depositario, il bilancio delle societa'  commissionarie  deve  essere
annualmente   certificato  da  una  societa'  di  revisione  iscritta
all'albo  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  31  marzo 1975, n. 136. Le societa' commissionarie devono
far pervenire alla Monte Titoli S.p.a.,  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  di  ciascun  trimestre,  un'attestazione  di permanenza dei
requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla societa' di revisione.