Art. 4- bis. Societa' commissionarie di borsa 1. Le societa' commissionarie di cui all'art. 4, lettera c), per essere ammesse al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., devono: a) avere un patrimonio netto non inferiore a lire 1 miliardo; b) avere come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attivita' di intermediazione per conto proprio o per conto terzi in valori mobiliari; c) aver svolto nel precedente esercizio attivita' di intermediazione in valori mobiliari ammessi al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. per un valore non inferiore a lire 5 miliardi; d) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda di credito un deposito vincolato di propri titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un massimo di lire 500 milioni, dell'ammontare, a valori correnti, dei titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati di proprieta' di terzi in deposito presso la commissionaria. 2. Per patrimonio netto si intende l'ammontare complessivo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, del capitale versato e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri, passivita' e rischi, diminuito delle perdite di esercizi anteriori. riportate a nuovo, nonche' del valore di carico delle azioni proprie in portafoglio ed aumentato degli utili di esercizio non distribuiti. 3. Ai fini dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., il possesso dei requisiti deve essere attestato dalla societa' di revisione. Ai fini del mantenimento della qualita' di depositario, il bilancio delle societa' commissionarie deve essere annualmente certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le societa' commissionarie devono far pervenire alla Monte Titoli S.p.a., entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un'attestazione di permanenza dei requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla societa' di revisione.