(all. 5 - art. 1)
                            Art. 4-quater.
                     Societa' ed enti finanziari
  1.  Le  societa' e gli enti di cui alla lettera e) dell'art. 4, per
essere ammessi al sub deposito presso la Monte Titoli S.p.a., devono:
    a)  aver approvato e pubblicato a termini di legge il bilancio di
due esercizi, di cui almeno l'ultimo certificato da una  societa'  di
revisione  iscritta  all'albo  di  cui  all'art.  8  del  decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
    b)   aver   svolto   nel   precedente   esercizio   attivita'  di
intermediazione e/o  di  gestione  in  valori  mobiliari  ammessi  al
subdeposito  presso  la  Monte  Titoli  S.p.a.  per  un  importo  non
inferiore a 100 miliardi di lire;
    c) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda
di credito  un  deposito  vincolato  di  propri  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un
massimo di lire 500 milioni, dell'ammontare, a valori  correnti,  dei
titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati
di proprieta' di terzi depositati presso la societa' o l'ente.
  2.  Ai  fini  dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli
S.p.a.,  il  possesso  dei  requisiti  deve  essere  attestato  dalla
societa'  di  revisione.  Ai  fini del mantenimento della qualita' di
depositario, il bilancio delle societa'  e  degli  enti  deve  essere
annualmente   certificato  da  una  societa'  di  revisione  iscritta
all'albo  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  31  marzo 1975, n. 136. Le societa' e gli enti devono far
pervenire  alla  Monte  Titoli  S.p.a.,  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  di  ciascun  trimestre,  un'attestazione  di permanenza dei
requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla societa' di revisione.
  3.  I  presidenti,  gli amministratori e i direttori generali delle
societa' e degli enti di cui al presente articolo, nonche' coloro che
controllano  in via diretta o per il tramite di societa' fiduciarie o
per interposta persona ovvero in  virtu'  di  particolari  vincoli  o
accordi  le  societa'  di  cui al presente articolo devono dimostrare
alla Consob, con le modalita' da  questa  stabilite,  di  non  essere
sottoposti   a   misure   di   prevenzione   disposte  dall'Autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge
13  settembre  1982,  n.  646. Ove il controllo sia esercitato da una
persona giuridica, il requisito di onorabilita' di  cui  al  presente
comma  e'  riferito  al  presidente,  ai  componenti del consiglio di
amministrazione e al direttore generale di quest'ultima.