Art. 4-quater. Societa' ed enti finanziari 1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera e) dell'art. 4, per essere ammessi al sub deposito presso la Monte Titoli S.p.a., devono: a) aver approvato e pubblicato a termini di legge il bilancio di due esercizi, di cui almeno l'ultimo certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; b) aver svolto nel precedente esercizio attivita' di intermediazione e/o di gestione in valori mobiliari ammessi al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. per un importo non inferiore a 100 miliardi di lire; c) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda di credito un deposito vincolato di propri titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un massimo di lire 500 milioni, dell'ammontare, a valori correnti, dei titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati di proprieta' di terzi depositati presso la societa' o l'ente. 2. Ai fini dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., il possesso dei requisiti deve essere attestato dalla societa' di revisione. Ai fini del mantenimento della qualita' di depositario, il bilancio delle societa' e degli enti deve essere annualmente certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le societa' e gli enti devono far pervenire alla Monte Titoli S.p.a., entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un'attestazione di permanenza dei requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla societa' di revisione. 3. I presidenti, gli amministratori e i direttori generali delle societa' e degli enti di cui al presente articolo, nonche' coloro che controllano in via diretta o per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi le societa' di cui al presente articolo devono dimostrare alla Consob, con le modalita' da questa stabilite, di non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorita' giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646. Ove il controllo sia esercitato da una persona giuridica, il requisito di onorabilita' di cui al presente comma e' riferito al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore generale di quest'ultima.