(all. 6 - art. 1)
                               Art. 5.
              Sospensione dei depositari dal subdeposito
  1.  Salvi  i  casi  di  cui  all'art.  6-  bis,  i provvedimenti di
sospensione sono  adottati  dalla  Consob  con  delibera  motivata  e
d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende e gli
istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato per quelli relativi alle societa' fiduciarie.
  2.  Il  provvedimento  di  sospensione  puo'  essere  adottato  nei
seguenti casi:
   a)  applicazione  di  provvedimenti sanzionatori che comportino la
temporanea esclusione dai locali delle borse;
    b) insolvenza del depositario;
    c)   per   le   societa'  commissionarie  di  borsa,  sospensione
dell'ammissione negli antirecinti alle grida;
    d)  per  le  societa'  fiduciarie,  sospensione dall'attivita' di
amministrazione di beni per conto di terzi;
    e) irregolarita' rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti
disciplinati dalla normativa in materia.