Art. 5. Sospensione dei depositari dal subdeposito 1. Salvi i casi di cui all'art. 6- bis, i provvedimenti di sospensione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle societa' fiduciarie. 2. Il provvedimento di sospensione puo' essere adottato nei seguenti casi: a) applicazione di provvedimenti sanzionatori che comportino la temporanea esclusione dai locali delle borse; b) insolvenza del depositario; c) per le societa' commissionarie di borsa, sospensione dell'ammissione negli antirecinti alle grida; d) per le societa' fiduciarie, sospensione dall'attivita' di amministrazione di beni per conto di terzi; e) irregolarita' rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa in materia.