Art. 10. L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 8 e' comunicato, secondo le rispettive competenze: A) alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette - ufficio centrale per i controlli e le contabilita' centralizzate; al compartimento doganale per gli eventuali adempimenti di conpetenza degli uffici da esso dipendenti; B) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela; agli organismi di intervento interessati, per gli eventuali adempimenti necessari; C) alla Ragioneria generale dello Stato. Le irregolarita' rilevate in sede di visita devono formare oggetto di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del 7 febbraio 1972, secondo le modalita' stabilite dalle amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 e' il seguente: "Art. 3. - Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono un elenco delle irregolarita' che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa: la disposizione alla quale si e' trasgredito; la natura e l'entita' della spesa; le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa; il momento o il periodo in cui e' stata commessa l'irregolarita'; le pratiche seguite per commettere l'irregolarita'; la scoperta dell'irregolarita' i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla costatazione dell'irregolarita'; le conseguenze finanziarie e le possibilita' di recupero. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarita', ed al modo in cui l'irregolarita' e' stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi".