Art. 10.
  L'esito  dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6
e 8 e' comunicato, secondo le rispettive competenze:
    A)  alla  Direzione  generale  delle dogane e imposte indirette -
ufficio centrale per i controlli e le contabilita' centralizzate;
    al  compartimento  doganale  per  gli  eventuali  adempimenti  di
conpetenza degli uffici da esso dipendenti;
    B)  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste - Direzione
generale della tutela;
    agli  organismi  di  intervento  interessati,  per  gli eventuali
adempimenti necessari;
    C) alla Ragioneria generale dello Stato.
  Le  irregolarita' rilevate in sede di visita devono formare oggetto
di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento  CEE  n.  283/72
del   7   febbraio   1972,   secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.
 
          Nota all'art. 10:
             Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Entro il mese successivo alla fine di ogni
          trimestre, gli Stati membri  trasmettono  un  elenco  delle
          irregolarita' che hanno formato oggetto di un primo verbale
          amministrativo o giudiziario.
             A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:
              la disposizione alla quale si e' trasgredito;
              la natura e l'entita' della spesa;
              le  organizzazioni  comuni di mercato e il o i prodotti
          interessati o la misura in causa;
              il  momento  o  il  periodo  in  cui  e' stata commessa
          l'irregolarita';
              le pratiche seguite per commettere l'irregolarita';
              la scoperta dell'irregolarita'
              i  servizi  od  organismi nazionali che hanno proceduto
          alla costatazione dell'irregolarita';
              le   conseguenze   finanziarie  e  le  possibilita'  di
          recupero.
             Qualora   alcune  informazioni,  in  particolare  quelle
          relative   alle    pratiche    seguite    per    commettere
          l'irregolarita', ed al modo in cui l'irregolarita' e' stata
          scoperta,  non  siano  disponibili,  gli  Stati  membri  le
          completano   nella  misura  del  possibile  all'atto  della
          trasmissione   alla    Commissione    delle    informazioni
          riguardanti i trimestri successivi".