Art. 2. Al coordinamento ed alla programmazione del controllo, sono preposti: la Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Ufficio centrale per i controlli e le contabilita' centralizzate - del Ministero delle finanze; la Direzione generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; la Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del tesoro. Gli uffici predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono alla richiesta di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1982 e mettono a disposizione degli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini del controllo stesso. L'ufficio centralizzato restituzione prelievi e gli organismi per gli interventi di mercato, su richiesta degli uffici di coordinamento, prestano la necessaria collaborazione per il piu' efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, e' il seguente: "I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientranti nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo".