Art. 2.
  Al   coordinamento  ed  alla  programmazione  del  controllo,  sono
preposti:
   la  Direzione  generale delle dogane e imposte indirette - Ufficio
centrale per i  controlli  e  le  contabilita'  centralizzate  -  del
Ministero delle finanze;
   la  Direzione  generale  della  tutela  economica  e  dei prodotti
agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
   la  Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del
tesoro.
  Gli  uffici  predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono
alla richiesta di cui all'art.  6,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  447/1982  e mettono a disposizione
degli organi di controllo le  informazioni  necessarie  ai  fini  del
controllo stesso.
  L'ufficio  centralizzato  restituzione prelievi e gli organismi per
gli  interventi  di   mercato,   su   richiesta   degli   uffici   di
coordinamento,  prestano  la  necessaria  collaborazione  per il piu'
efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 8 giugno
          1982, n.  447, e' il seguente:  "I  funzionari  incaricati,
          relativamente  a  pagamenti  o  riscossioni  rientranti nel
          sistema  di  finanziamento  FEOGA,  che  abbiano  avuto   o
          avrebbero  dovuto  aver  luogo  in  altro  Stato membro nei
          confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono,  ove
          occorra,  dell'assistenza  degli  organi  competenti  degli
          altri Stati membri, richiedendo le informazioni  necessarie
          ai fini del controllo".