Art. 3. Gli uffici di cui al primo comma del precedente art. 2, d'intesa tra di loro, provvedono a stabilire, in apposite riunioni da tenersi presso la sede dell'ufficio centrale per i controlli, un piano di controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art. 1 ripartite nei seguenti scaglioni in base alla rilevanza dell'ammontare dei rapporti finanziari nel sistema FEOGA: 1 scaglione: da lire 195.004.000 a lire 1.000.000.000; 2 scaglione: da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000; 3 scaglione: da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000; 4 scaglione: da lire 10.000.000.001 e oltre. Nell'ambito dei predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per settori merceologici sensibili e per zone territoriali in cui tali imprese hanno la loro sede legale o amministrativa. Le imprese di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante sorteggio di quote percentuali diverse per singoli scaglioni e, nell'ambito di ogni scaglione, per ciascuno dei gruppi risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente. Fermo restando il numero delle imprese da controllare, quando vi siano fondati sospetti di trasgressioni al sistema FEOGA nei confronti delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria. Qualora per effetto del precedente comma le imprese soggette a controllo superino il numero stabilito al precedente art. 1, comma secondo, viene escluso dal controllo un corrispondente numero di imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente secondo comma, nei quali sarebbero rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.