Art. 3.
  Gli  uffici  di  cui al primo comma del precedente art. 2, d'intesa
tra di loro, provvedono a stabilire, in apposite riunioni da  tenersi
presso  la  sede  dell'ufficio  centrale per i controlli, un piano di
controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art.  1
ripartite   nei   seguenti   scaglioni   in   base   alla   rilevanza
dell'ammontare dei rapporti finanziari nel sistema FEOGA:
   1› scaglione: da lire 195.004.000 a lire
1.000.000.000;
   2› scaglione: da lire 1.000.000.001 a lire
5.000.000.000;
   3› scaglione: da lire 5.000.000.001 a lire
10.000.000.000;
   4› scaglione: da lire 10.000.000.001 e oltre.
  Nell'ambito  dei  predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per
settori merceologici sensibili e per zone territoriali  in  cui  tali
imprese hanno la loro sede legale o amministrativa.
  Le  imprese  di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante
sorteggio di quote  percentuali  diverse  per  singoli  scaglioni  e,
nell'ambito  di  ogni  scaglione,  per ciascuno dei gruppi risultanti
dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente.
  Fermo  restando  il  numero delle imprese da controllare, quando vi
siano  fondati  sospetti  di  trasgressioni  al  sistema  FEOGA   nei
confronti  delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le
stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria.
  Qualora  per  effetto  del  precedente  comma le imprese soggette a
controllo superino il numero stabilito al precedente  art.  1,  comma
secondo,  viene  escluso  dal  controllo  un corrispondente numero di
imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli
scaglioni  di  cui  al  precedente secondo comma, nei quali sarebbero
rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.