Art. 4. Le imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del controllo, fra le amministrazioni interessate secondo il criterio della prevalente competenza relativa alle operazioni finanziate dal FEOGA. Gli uffici di coordinamento di cui all'art. 2, primo comma, individuano le imprese nei cui confronti si rende necessario, per fondato sospetto di irregolarita' relative ad operazioni FEOGA ricadenti nella responsabilita' degli organismi di intervento e dell'ufficio centralizzato restituzione prelievi, nonche' per notevole rilevanza finanziaria delle operazioni FEOGA, procedere a controlli con intervento di gruppi misti di funzionari delle varie amministrazioni interessate.