Art. 4.
  Le  imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del
controllo, fra le amministrazioni  interessate  secondo  il  criterio
della  prevalente  competenza relativa alle operazioni finanziate dal
FEOGA.
  Gli  uffici  di  coordinamento  di  cui  all'art.  2,  primo comma,
individuano le imprese nei cui confronti  si  rende  necessario,  per
fondato  sospetto  di  irregolarita'  relative  ad  operazioni  FEOGA
ricadenti nella  responsabilita'  degli  organismi  di  intervento  e
dell'ufficio   centralizzato   restituzione   prelievi,  nonche'  per
notevole rilevanza finanziaria delle operazioni  FEOGA,  procedere  a
controlli  con  intervento  di gruppi misti di funzionari delle varie
amministrazioni interessate.