Art. 7.
  I  funzionari  abilitati  al  controllo  ai  sensi  dei  precedenti
articoli 5 e 6, previa richiesta al comando generale della Guardia di
finanza,  si  avvalgono, nell'espletamento dell'incarico, di elementi
qualificati della polizia  tributaria,  appositamente  designati  dal
comando di nucleo della polizia tributaria competente per territorio.