Art. 9. Prima dell'accesso in loco, l'organo preposto al controllo ha facolta' di richiedere alle imprese soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformita' dal rappresentante legale dell'impresa, della documentazione commerciale di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, relativa alle singole operazioni FEOGA da sottoporre a controllo.
Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, e' il seguente: "Art. 1, secondo comma. - I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonche' gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo". "Art. 2. - Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilita' di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilita' con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino. L'imprenditore deve conservare la contabilita' di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa e' stata compilata".