Art. 9.
  Prima  dell'accesso  in  loco,  l'organo  preposto  al controllo ha
facolta'  di  richiedere  alle  imprese  soggette   a   verifica   la
trasmissione,   anche   in   copia   firmata   per   conformita'  dal
rappresentante legale dell'impresa, della documentazione  commerciale
di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 447, relativa alle singole  operazioni  FEOGA  da
sottoporre a controllo.
 
           Nota all'art. 9:
             Il  testo  dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2 del
          D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, e' il seguente:
             "Art. 1, secondo comma. - I documenti commerciali di cui
          al precedente comma sono i libri, i registri,  le  note,  i
          documenti  giustificativi,  le scritture contabili, nonche'
          gli originali della corrispondenza ricevuta e le  copie  di
          quella  spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo".
             "Art.  2.  -  Qualora  l'imprenditore  debba  tenere una
          contabilita' di magazzino secondo la vigente normativa,  il
          controllo   di   essa,   ove   opportuno,   va   integrato,
          raffrontando detta contabilita' con i documenti commerciali
          e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte
          di magazzino.
             L'imprenditore   deve   conservare  la  contabilita'  di
          magazzino per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  a
          decorrere  dalla  fine  dell'anno  in  cui  essa  e'  stata
          compilata".