Art. 2.
  Nella  zona  di  mare  indicata nell'articolo precedente e' vietata
qualsiasi attivita' di  pesca  sia  professionale  sia  sportiva;  e'
altresi'  vietato  il  transito  di  qualsiasi  nave tranne quelle in
servizio di vigilanza, studio o adibite ai servizi di collegamento  o
a necessita' dei residenti.
  Nella medesima zona e' vietata la balneazione, salvo autorizzazioni
in deroga  rilasciate  dal  Ministero  della  marina  mercantile  per
specifici particolari casi.