Art. 2. Nella zona di mare indicata nell'articolo precedente e' vietata qualsiasi attivita' di pesca sia professionale sia sportiva; e' altresi' vietato il transito di qualsiasi nave tranne quelle in servizio di vigilanza, studio o adibite ai servizi di collegamento o a necessita' dei residenti. Nella medesima zona e' vietata la balneazione, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero della marina mercantile per specifici particolari casi.