Art. 3.
  I  contravventori  alle  norme di cui agli articoli precedenti sono
puniti ai sensi delle vigenti disposizioni.
  Per  l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto
la vigilanza e' esercitata dagli organi previsti dagli  articoli  21,
22 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963.