Art. 2. Il gruppo 1- bis di cui al punto 1.10 della tabella annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1988, e' soppresso. La tariffa per la spedizione delle stampe gia' classificate in detto gruppo e' stabilita in base alla periodicita' della rispettiva pubblicazione ed e' ridotta nella misura indicata nell'art. 1. Qualora l'editore produca una dichiarazione, rilasciata dalla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla quale risulti che la Commissione tecnica consultiva, prevista dall'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ha espresso il proprio parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, le pubblicazioni indicate nel comma precedente sono ammesse a beneficiare della tariffa per i giornali quotidiani, ridotta nella misura stabilita dall'art. 1, anche se edite con periodicita' plurisettimanale, settimanale o quindicinale.