Art. 14. Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sara' collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia. Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le "banche abilitate" consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parita' di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane. Il Tesoro riconoscera' al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrira' i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 30 al 31 agosto 1989 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori. La Banca d'Italia provvedera' a stabilire le modalita' dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potra' essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari. Il Tesoro riconoscera' inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonche' con le spese di pubblicita'.