Art. 14.
  Il  prestito  per  un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sara'
collocato mediante assunzione a fermo da parte  di  un  consorzio  di
collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.
  Per  i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui
al  terzo  comma  del  precedente  art.  7  le   "banche   abilitate"
consorziate   provvederanno   a   comunicare   alla  Banca  d'Italia,
l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE  medesimi  non  oltre  il
giorno  per  la parita' di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma
dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.
  Il   Tesoro   riconoscera'  al  suddetto  consorzio,  sul  predetto
ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari  allo  0,25%  ed
una  provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrira' i
certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento
del  valore  nominale, nel periodo dal 30 al 31 agosto 1989 compreso,
salvo  chiusura  anticipata,  senza  corresponsione  di  dietimi   di
interesse da parte dei sottoscrittori.
  La Banca d'Italia provvedera' a stabilire le modalita' dell'offerta
e la misura della  provvigione  di  collocamento  che  potra'  essere
riconosciuta  dai  consorziati  alle banche, agli agenti di cambio ed
altri intermediari finanziari.
  Il  Tesoro riconoscera' inoltre alla Banca d'Italia una provvigione
dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a  fronte  di
tutte  le  spese connesse con il collocamento dei certificati, con la
quotazione degli stessi presso le borse valori, nonche' con le  spese
di pubblicita'.