Art. 15. Entro il 1 settembre 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvedera' a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse: il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 28 agosto 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi; il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 29 agosto 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi. La menzionata sezione di tesoreria emettera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.