Art. 15.
  Entro  il  1›  settembre  1989,  presso  la  sezione  di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato, la Banca  d'Italia  provvedera'  a
riversare  al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza
corresponsione dei dietimi di interesse:
   il  controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori
in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni  di  chiusura
lira/ECU  alle  borse valori di Roma e di Milano del giorno 28 agosto
1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;
   il  controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori
direttamente in ECU, sulla  base  della  media  delle  quotazioni  di
chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 29
agosto 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.
  La  menzionata sezione di tesoreria emettera' apposita quietanza di
entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,  capitolo
5100.