Art. 19. L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana. Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonche' dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.